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Nautica: Legislazione
- Art.2 DPR 431/1997
Comando e condotta delle unità da diporto.
- Art. 3 DPR 431/1997
Patenti per il comando e la condotta di unità da diporto.
- Art.5 DPR 431/1997
Requisiti fisici per il conseguimento delle patenti nautiche.
- Art. 6 DPR 431/1997
Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche.
- Art. 10 DPR 431/1997
Domanda di ammissione agli esami.
- Art. 14 DPR 431/1997
Calendario degli esami.
- Art. 15 DPR 431/1997
Svolgimento dell'esame.
- Art. 27 DPR 431/1997
Esercitazioni pratiche.
- DPR 431/1997 Allegato D
Programma d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unità a motore nonchè delle unità a vela con o senza motore ausiliarioe motovelieri per la navigazione entro dodici miglia dalla costa.
- DPR 431/1997 Allegato E
Programma d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di unità da diporto a motore nonchè delle unità a vela con o senza motore ausiliario e motovelieri, per la navigazione senza alcun limite dalla costa.
- Chi assume il comando e la condotta di un'unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri deve essere munito di una delle patenti nautiche di cui all'articolo 3, nei seguenti casi:
- per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa;
- per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa quando a bordo dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.
- Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai 24 metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto di cui all'articolo 4.
- Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiore a quelle indicate al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
- aver compiuto anni 18 per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motoveliero e per quelle a motore;
- aver compiuto 16 anni di età, per i natanti a motore nonché per i natanti a vela con motore ausiliario e motovelieri;
- aver compiuto i 14 anni di età per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano entro un miglio dalla costa;
- aver compiuto i sedici anni di età per la condotta di moto d'acqua e dei natanti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) a bordo dei quali sia stato installato un motore avente potenza e cilindrate inferiori a quelle previste al comma 1, lettera b).
- Le patenti per il comando e la condotta delle unità da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri, sono rilasciate per le seguenti specie di navigazione:
- entro dodici miglia dalla costa
- senza alcun limite dalla costa
- Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri.
- A richiesta dell'interessato le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore.
Non possono ottenere le patenti nautiche di cui agli articoli 3 e 4, né la convalida delle stesse, coloro che siano affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali indicate nell'allegato A) al presente regolamento che impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da convalidare
- Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
- Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
- I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche presentano istanza alla competente autorità marittima o agli uffici provinciali della M.C.T.C., in duplice copia di cui una in bollo, conforme all'allegato G), corredata dal certificato medico di cui all'articolo 5, da due foto formato tessera e dall'attestazione di pagamento del tributo previsto per l'ammissione agli esami.
- Copia della domanda, completa di visto, data e numero di protocollo dell'autorità marittima o dell'ufficio provinciale della M.C.T.C, è restituita al candidato e costituisce, accompagnata da un documento di identità personale, autorizzazione provvisoria per esercitarsi a bordo delle unità da diporto ai sensi dell'articolo 27.
- Il documento di cui al comma 2, ha validità di tre mesi, prorogabile per ulteriori tre mesi. Le prove di esame non possono essere sostenute prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione a bordo delle unità da diporto.
- I candidati in possesso dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 10, comma 2, in corso di validità, per sostenere gli esami, devono dichiarare la propria disponibilità a sostenere l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la domanda, provvedendo contestualmente a consegnare le attestazioni comprovanti il pagamento della tassa per il rilascio della patente e dello stampato a rigoroso rendiconto, nonché la marca da bollo. Alla dichiarazione di disponibilità fa seguito la convocazione del candidato a sostenere l'esame.
- Gli uffici competenti, sulla base delle prenotazioni ricevute, dispongono un calendario periodico dei candidati che devono essere sottoposti ad esame, nominando una o più commissioni per lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche che devono essere tenute nei quarantacinque giorni successivi dalla data della dichiarazione di disponibilità all'esame.
Coloro che sono in possesso della patente provvisoria sono autorizzati ad esercitarsi al comando ed alla condotta delle unità da diporto, nei limiti dell'abilitazione richiesta, o della nave da diporto, purché a bordo vi sia in funzione di istruttore persona munita di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.
Programma d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unità a motore nonchè delle unità a vela con o senza motore ausiliarioe motovelieri per la navigazione entro dodici miglia dalla costa.
Prova teorica
- a) Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo. Elica - Timone. Effetti dell'elica sul timone; b) teoria della vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela). c) attrezzatura e manovre delle imbarcazioni a vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela). L'esame teorico sulla vela di cui alle precedenti lettere b) e c) è svolto contemporaneamente alla prova pratica.
- Funzionamento dei motori a scoppio e diesel. Irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e modo di rimediarvi. Calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.
- Regolamento di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza in relazione alla navigazione effettivamente svolta - Tipi di visite e loro periodicità. Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio - collisione - falla - incaglio -uomo in mare). Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro e di abbandono dell'imbarcazione. Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo. Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro significato.
- Regolamenti per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione nelle acque interne. Precauzioni in prossimità della costa o su specchi acquei ove si svolgono altre attività nautiche (nuoto - sci nautico - pesca subacquea, ecc.).
- Bollettini meteorologici per la navigazione marittima. - Strumenti meteorologici e loro impiego.
- Coordinate geografiche. Carte nautiche. Proiezione di Mercatore. Orientamento e rosa dei venti. Bussole magnetiche. Elementi di navigazione stimata: tempo, spazio e velocità. Elementi di navigazione costiera: concetto di luogo di posizione (con esclusione del carteggio). Prora e rotta: effetto del vento e della corrente sul moto della nave (deriva e scarroccio). Solcometri e scandagli. Portolano, elenco dei fari e segnali da nebbia.
- a) Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto con particolare riferimento a:
- obblighi, poteri e doveri del comandante;
- attribuzioni dell'Autorità marittima e della navigazione interna;
- ordinanze delle autorità marittime locali;
- documenti da tenere a bordo;
b) norme che regolano lo sci nautico.
Prova pratica
La prova pratica può essere effettuata in mare, nei laghi o, per l'abilitazione a motore, nei fiumi. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza d'azione e capacità, le manovre necessarie, l'ormeggio e il disormeggio dell'unità, il recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi antincendio e di salvataggio.
Programma d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di unità da diporto a motore nonchè delle unità a vela con o senza motore ausiliario e motovelieri, per la navigazione senza alcun limite dalla costa.
Prova teorica
1. a) Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo;
b) teoria della vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela);
c) attrezzatura e manovra delle unità a vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela); L'esame teorico di cui alle precedenti lettere b) e c) è svolto contemporaneamente alla prova pratica.
d) tipi di elica e di timone e loro effetti;
e) cenni sul galleggiamento e sulla stabilità Centri di spinta e di gravità delle unità da diporto.
2. a) Funzionamento dei motori a scoppio e diesel;
b) irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e il modo di rimediarvi;
c) calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.
3.
a) Regolamento di sicurezza con particolare riferimento a:
- tipo di visite e loro periodicità;
- mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza, in relazione alla distanza dalla costa;
- prevenzione incendi ed esplosioni - Conoscenza dei sistemi antincendio;
b) provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio - falla - collisione - incaglio - uomo in mare);
c) provvedimenti per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro marittimo e di abbandono di nave;
d) precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo;
e) assistenza e soccorso - Cassetta medicinale di pronto soccorso - Segnali di salvataggio e loro significato;
4. a) Regolamento per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione nelle acque interne;
b) precauzioni in prossimità della costa o di specchi acquei dove si svolgono altre attività nautiche (nuoto - sci nautico - pesca subacquea, ecc.);
5. a) Cenni sulla meteorologia in generale Atmosfera: pressione, temperatura, umidità e strumenti di misurazione - Venti - Correnti - Lettura della carta del tempo;
b) bollettini meteorologici per la navigazione marittima - Previsioni meteorologiche locali;
6.
- a) Coordinate geografiche: differenza di latitudine e di longitudine - latitudini crescenti;
- b) orientamento e rosa dei venti;
- c) elementi di magnetismo terrestre e navale;
- d) bussole magnetiche: compensazione e tabella delle deviazioni residue;
- e) prora - rotta - correzione e conversione - Effetto del vento e della corrente;
- f) concetto di ortodromia e lossodromia;
- g) cenni di astronomia: riconoscimento della stella polare - Cenni sulla misurazione dell'altezza degli astri e degli angoli con l'uso del sestante e con l'impiego delle effemeridi nautiche;
- h) navigazione stimata: tempo - spazio - velocità.
- i) navigazione costiera: risoluzione dei relativi problemi anche in presenza di vento e corrente;
- m) cenni sugli apparecchi radioelettrici di bordo e loro impiego;
- n) radionavigazione - sistemi di navigazione iperbolica e satellitare;
- o) fusi orari: calcolo dell'ora locale;
- p) carte nautiche, varie rappresentazioni e impiego - Pubblicazioni nautiche;
- q) comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure.
7. La prova teorica deve essere completata da una prova di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera.
8. a) Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - Codice della navigazione per quanto attinente alla navigazione da diporto con particolare riferimento a:
- 1) il comandante della nave: doveri e responsabilità;
- 2) attribuzioni dell'autorità marittima e della navigazione interna - potere di ordinanza;
- 3) documenti da tenere a bordo delle unità da diporto;
b) disciplina dello sci nautico.
c) cenni sulla locazione e noleggio delle unità da diporto. Prova pratica La prova pratica deve essere effettuata in mare. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio ed il disormeggio, il recupero di uomo in mare, ipreparativi necessari per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio.
Inviato il: 2009-09-03 alle 08:59
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